PER L’ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI
D’iniziativa degli on.li Graziosi e Raffaele Leone è stato presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la istituzione, anche in Italia, di riserve naturali per la protezione e la conservazione della natura.
Nel compiacerci vivamente con i due Parlamentari, siamo lieti dì poter offrire ai nostri lettori il testo del progetto di legge e la relazione introduttiva.
Onorevoli Colleghi! — Abbiamo sott’occhio una relazione che facciamo nostra sulla necessità di protezione e conservazione degli aspetti scientifici ed estetici più importanti esistenti nel nostro Paese ma minacciati di distruzione con grave danno generale per noi e per la reputazione italiana nel mondo, già tanto discreditata in questo settore.
Negli ultimi due secoli la popolazione umana si è quintuplicata. I calcoli sulla presumibile consistenza della popolazione umana nei prossimi decenni allarmano seriamente: se tutto continua come ora, alla fine di questo secolo la popolazione mondiale sarà nuovamente raddoppiata. A ciò non fa riscontro un equivalente aumento della produzione di risorse alimentari ed in altri settori, pure importanti, le scorte delle riserve naturali già incominciano a scarseggiare. Le soluzioni ditali complessi e delicati problemi per le zone troppo intensamente popolate sono estremamente difficili. La popolazione umana così intensamente aumentata, e solo in parte adeguatamente ambientata e nutrita.
L’uomo ha influenzato in modo cospicuo l’evoluzione della natura. Allevamento degli animali, colture agricole, caccia e pesca, bonifiche, disboscamenti, controllo delle acque, sfruttamento di minerali e rocce, sono aspetti di una attività che ha inciso, modificato, deviato l’andamento naturale delle cose spesso in senso lodevole e completamente positivo. Ciò ha spesso reso possibile la vita dove non lo era, ha fatto fruttare il terreno incolto e sterile, ha prodotto ricchezze e rapidi benefici sviluppi. Ma per ottenere ciò l’uomo talvolta ha impoverito fonti di ricchezze e di vita in modo esagerato, e in certi casi indiscriminato, con danni che ora ci appaiono in tutta la loro gravità. Infatti una parte delle difficoltà che si incontrano in questa fase di sviluppo della popolazione, è dovuta al fatto che le risorse della natura quando ancora sembravano inesauribili furono scarsamente rispettate o furono dilapidate; la natura fu saccheggiata; l’uomo ha ampiamente distrutto buona parte delle condizioni naturali che rendevano i luoghi abitabili salubri e fruttiferi ed ha creato il vuoto e vastissime zone inospitali, o scarsamente idonee alla vita. Pur riconoscendo che vi sono popolazioni che ricercano e amano il deserto sabbioso e la roccia nuda più di ogni altra cosa, bisogna ammettere che per la maggior parte dell’umanità queste condizioni sono sgradite e diminuiscono gravemente le possibilità di vita.
Protezione e conservazione della natura sono divenute necessità evidenti della cui opportunità ora non si dubita più: per questo si stanno sviluppando attivamente in tutti i Paesi e si cerca di educare ad un maggior rispetto della natura per salvare ciò che è rimasto dalle rapine e distruzione dei secoli passati.
L’istituzione che maggiormente si occupa di questi problemi è l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.C.N.) sorta nel 1948 con gli auspici dell’ U.N.E.S.C.O.
Compito fondamentale di questa organizzazione è di educare la popolazione mondiale al problema della protezione e della conservazione della natura e delle sue risorse e di sviluppare le istituzioni rivolte a tali scopi.
Con protezione si intende il freno alla distruzione di particolari aspetti naturali e di organismi; conservazione significa mantenimento delle condizioni ambientali generali, le sole che possono permettere la sussistenza della maggior parte delle forme di vita rendendo veramente efficace la protezione. Conservazione quindi è un grado di più di protezione. Questa infatti potrebbe essere in certi casi addirittura inutile senza la conservazione; ad esempio, impedire che si uccidano gli uccelli delle paludi è quasi inutile se si distruggono tutte le paludi nelle quali tali specie trovano le uniche possibilità di vita.
Fra gli elementi che si sono dimostrati più efficaci al raggiungimento degli scopi suddetti si deve annoverare la regolamentazione delle riserve naturali, su una base concordata e largamente adottata in tutto il mondo. A questo scopo, onorevoli colleghi, proponiamo che la legislazione italiana provveda a realizzare una legge quadro che contempli le norme concernenti le Riserve naturali, adottando una classificazione ispirata ai concetti internazionali, ormai largamente diffusi in tutto il inondo. La loro applicabilità anche in Italia è facilitata dal fatto della inesistenza di qualsiasi disposizione in merito. Però e è stata fatta utilizzazione da tre anni essendo state istituite già due riserve naturali integrali con le quali si è provveduto a tutelare due aspetti importanti della vegetazione dell’Appennino nella Riserva naturale integrale di Sasso Fratino (Foreste demaniali casentinesi), e della macchia mediterranea nella Riserva naturale integrale di Poggio Tre Cancelli (Foreste demaniali di Follonica). Queste Riserve naturali istituite nelle proprietà demaniali dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, ed altre nuove, ci onoriamo di proporre che con altro provvedimento vengano riconosciute dalla legge italiana in applicazione della legge sulle riserve naturali che ora presentiamo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
Le Riserve naturali sono territori o luoghi, sia in superficie sia in profondità nel suolo o nelle acque, che per ragioni di interesse generale e specialmente d’ordine scientifico, estetico, o educativo, vengono sottratte al libero intervento dell’uomo e poste sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la loro conservazione e protezione.
Art. 2
Allo scopo indicato nell’articolo i le riserve naturali vengono divise in due forme:
1) Riserve naturali generali;
2) Riserve naturali particolari
Art. 3
Le Riserve naturali generali sono divise in tre categorie:
a) Riserve naturali integrali
b) Riserve naturali orientate
c) Parchi nazionali.
Art. 4
Le Riserve naturali integrali sono riserve naturali generali aventi lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell’ambiente con tutto quanto contiene, esseri viventi, animali e vegetali, acque, terreni, rocce, cavità del sottosuolo nonchè l’atmosfera locale, ecc. Esse sono un vero sacrario della natura da preservarsi da ogni contaminazione e alterazione. Vi è vietato l’ingresso all’uomo, salvo per controllate ragioni di ricerca scientifica o per compiti amministrativi.
Art. 5
Le riserve naturali orientate sono riserve naturali generali istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura e nelle quali solo gli interventi umani rivolti a tale scopi sono consentiti. L’accesso a queste riserve è permesso solo agli incaricati dei lavori e della sorveglianza scientifica ed agli appartenenti all’Amministrazione.
Art.6
I Parchi nazionali sono Riserve naturali generali di particolare interesse naturale, istituiti sia con lo scopo di proteggere la natura, sia per l’educazione e il diporto del pubblico. I Parchi nazionali sono aperti alla popolazione, ma con determinate regole da stabilirsi con apposita legge, rivolte a garantire il principio della protezione della natura.
Art. 7
Le Riserve naturali particolari hanno fini particolari; esse sono divise in due categorie:
a) Riserve parziali
b) Riserve speciali.
Art. 8
Le Riserve parziali sono riserve naturali particolari riguardanti la conservazione e la protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna, all’uomo. Esse vengono divise in quattro ordini:
1) Riserve geologiche;
2) Riserve botaniche;
3) Riserve zoologiche;
4) Riserve antropologiche.
Art. 9
Le Riserve speciali sono riserve naturali particolari destinate sia a conservare un insieme di fatti che abbiano un valore estetico, storico, educativo, sia per corrispondere a certe necessità biologiche umane. Esse sono suddivise in 4 ordini:
1) Riserve di luoghi naturali;
2) Riserve di monumenti naturali;
3) Riserve forestali di protezione;
4) Riserve di riproduzione animali e vegetali,
Art. 10
Zona di protezione è quel territorio bene definito alla periferia di certe riserve naturali generali o particolari, avente lo scopo di assicurare che nelle Riserve le misure protettive e conservative conseguano tutta la loro efficacia. Nelle zone di protezione l’attività umana potrà essere in parte ammessa ma sotto diretto controllo dell’Autorità amministrativa e con severi vincoli limitativi.
Vi è ammessa l’attività delle popolazioni che vi risiedono normalmente, ma l’ingresso per elementi estranei nelle zone di protezione può essere concesso solo per motivi speciali di ordine amministrativo, o di polizia o per la sorveglianza tecnica e scientifica. Quivi lo caccia, l’asportazione od introduzione di specie animali o vegetali, lavori nel terreno, scavi di cave o miniere, insediamenti di gruppi umani, utilizzazioni delle acque, e qualsiasi altro intervento di origine antropica sono sottoposti alla autorizzazione delle Autorità scientifiche che dirigono e controllano la Riserva.
Art. 11
Le Riserve naturali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica che ne definisce la denominazione, l’ubicazione geografica, l’estensione, i confini, ed ogni altra caratteristica atta sua individuazione, nonchè l’Ente responsabile della tutela e degli sviluppi.
Art. 12
Una Commissione delle Riserve naturali è istituita presso il Ministero del1agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell’economia montana e delle foreste. La Commissione sarà composta di:
1) Uno zoologo;
2) Un biologo;
3) Un geologo;
4) Un geografo;
5) Un antropologo;
6) Un botanico;
7) Un naturalista;
8) Un forestale;
9) Un rappresentante dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali;
10) Un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
11) Un rappresentante dell’E.N.I.T.;
12) Un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
I primi quattro membri sono designati dal Ministro della pubblica istruzione. I 6 membri successivi sono designati dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Il C.N.R. e l’E.N.I.T. designano il proprio rappresentante,
Le cariche sono quadriennali. I membri sono rieleggibili.
La Commissione designa il proprio presidente, l’Ufficio di presidenza e stabilisce il proprio ordine di lavoro.
La Commissione si riunirà almeno due volte l’anno e ogni qualvolta l’Ufficio di presidenza lo richiederà.
Le riunioni della Commissione avranno luogo presso l’Azienda di Stato per le foreste demaniali in Roma o negli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali.
Art. 13
La Commissione ha il compito di vagliare ogni possibilità di istituire Riserve naturali. di accettarne il fondamento di definirne il contenuto, l’ubicazione e i limiti.
Art. 14
Chiunque esegua nelle Riserve naturali opere e manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto, a proprie spese, a riportare allo stato originario le condizioni della località manomessa, nonchè al risarcimento dell’ eventuale maggiore danno arrecato all’Ente responsabile della tutela, indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle altre leggi.
Se il trasgressore non ottempera a tale obbligo entro il termine che gli verrà notificato, l’Ente responsabile provvederà di ufficio e la nota delle spese sarà riscossa, a favore della Riserva naturale, secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 15
Ferme restando le pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi per i reati contro la proprietà, è punito con l’arresto fino a tre mesi chiunque uccide, ferisce, cattura, o danneggia gli animali, i loro nidi sia abitati sia disabitati, del territorio delle Riserve naturali. E’ punito con l’arresto fino a venti giorni chi introduce nei predetti territori armi, munizioni, cani, mezzi e strumenti atti alla cattura o alla uccisione degli animali e chiunque, con qualsiasi mezzo o strumento, provoca o tenta di provocare lo spostamento degli animali fuori dei confini della Riserva naturale. Le infrazioni predette importano anche la confisca, a favore della Riserva naturale, delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti nonchè dell’eventuale prodotto della pesca e della caccia e qualsiasi altro materiale abusivamente asportato.
Le infrazioni alle disposizioni di tutela della vegetazione arborea ed erbacea delle Riserve naturali e dei loro prodotti e derivati sono punite secondo i dispositivi di legge vigenti in materia forestale e quelli riguardanti la tutela della flora medicinale e industriale, indipendentemente dalla applicabilità di sanzioni comminate dalle altre leggi.
Art. 16
Le spese di funzionamento della Commissione saranno da imputare al Bilancio ordinario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Art. 17
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ci hanno lasciato.
la g.s. Giovanni BERTAINA, la g.s. Edoardo GIMIGLIANO e la g.s. Adamo MIANA
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